La Regione Veneto ha pubblicato, di recente, delle FAQ dedicate all’applicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’obiettivo di tale documento è quello di fornire un riscontro ai quesiti pervenuti in questo primo periodo applicativo dell’ASR 2025, in particolare risolvendo alcune criticità interpretative su cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali non si è ancora pronunciato. Di conseguenza, come riportato nelle FAQ, queste risposte saranno da considerarsi “cedevoli” rispetto a eventuali successivi chiarimenti a livello nazionale.
Vediamo, di seguito, le principali risposte della Regione Veneto sull’Accordo Stato-Regioni 2025.
FAQ Accordo Stato-Regioni 2025 su organizzazione generale e attestazioni
In tema di organizzazione generale e attestazioni, innanzitutto, viene confermato che tutti gli attestati rilasciati dai soggetti formatori abilitati hanno validità sull’intero territorio nazionale. Poiché l’ASR 2025 riconosce una specificità territoriale alla Provincia Autonoma di Bolzano, consentendole l’erogazione di progetti pilota in via sperimentale, questi non saranno riconosciuti come validi nelle altre Regioni/Province Autonome.
In generale, l’attestato va consegnato ai partecipanti dei corsi di formazione o aggiornamento, e copia dell’attestazione va data anche all’azienda. Qualora, per qualche motivo, non si riuscisse a consegnare l’attestato al lavoratore, sarà il datore di lavoro a impegnarsi nel fornirglielo.
ASR 2025: FAQ sui corsi di formazione
Per quanto riguarda i corsi di formazione, sono diverse le FAQ fornite dalla Regione Veneto.
Tra le principali, viene dato un chiarimento sulla possibilità di completare la formazione dei lavoratori entro i primi 60 giorni dall’assunzione. L’ASR 2025, infatti, non prevede più tale modalità, in quanto i lavoratori devono essere formati prima di essere adibiti alla mansione ed essere esposti ai relativi rischi. Vi sono tuttavia delle eccezioni per quanto riguarda le imprese turistico-ricettive e di somministrazione alimenti e bevande, le quali possono completare la formazione dei lavoratori entro 30 giorni dall’assunzione.
Per agevolare la realizzazione dei corsi per i lavoratori, è quindi consigliabile l’organizzazione di corsi interaziendali, che raggruppino tipologie di rischi simili. Per la formazione specifica per la quale non è possibile effettuare corsi in modalità e-learning in caso di rischio medio o alto, è possibile ricorrere alla videoconferenza sincrona (equiparata alla presenza fisica nel nuovo ASR 2025).
Alcune risposte vengono fornite anche sul nuovo modulo formativo “Cantieri”:
- il riconoscimento della formazione pregressa dei dirigenti non copre anche tale modulo, che deve essere effettuato;
- è obbligatorio per datori di lavoro e dirigenti dell’impresa affidataria, mentre non vi sono soggette le imprese esecutrici (qualora non siano affidatarie);
- il datore di lavoro di un’impresa edile che ha già effettuato il corso per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione, è esonerato dalla frequenza del corso di formazione per DDL-SPP e del modulo aggiuntivo cantieri solo se l’attestato rilasciato in precedenza riporta l’indicazione del codice ATECO 2007 – F (Costruzioni).
Altro aspetto da menzionare è che, per chi opera in ambienti confinati, la formazione pregressa non può essere riconosciuta valida se non copre esattamente tutti i temi indicati nel nuovo ASR 2025, in quanto i corsi devono essere pienamente conformi a quanto indicato nel nuovo Accordo.
Corsi di aggiornamento e Accordo Stato-Regioni: le FAQ della Regione Veneto
Oltre ai corsi di formazione, alcune FAQ fornite dalla Regione Veneto si concentrano anche sui corsi di aggiornamento.
Ad esempio, viene specificato che la decadenza della validità dei corsi dopo 10 anni vale solo per i corsi normati dall’ASR 2025 e non per quelli normati da altre norme (es. RLS, primo soccorso e antincendio).
Inoltre, i corsi abilitanti allo svolgimento della funzione, per i quali dopo 10 anni decade la possibilità di tornare a eseguire tale funzione senza dover effettuare tutto il relativo percorso formativo, sono:
- RSPP/ASPP;
- RSPP-DL;
- CSE/CSP;
- operatori addetti all’utilizzo di attrezzature di cui all’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e lavoratori;
- DDL e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Per quanto riguarda i tempi di aggiornamento per RSPP e ASPP – secondo il nuovo Accordo – essi, per poter esercitare la propria funzione trascorsi i 5 anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare “all’atto dell’affidamento dell’incarico, che nel quinquennio antecedente all’affidamento dell’incarico abbiano partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto“.
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e le ore minime complessive sono:
- 40 per RSPP;
- 20 per ASPP.
Nel caso in cui un RSPP/ASPP per 10 anni non abbia partecipato a specifici corsi di aggiornamento, dovrà frequentare di nuovo il modulo C (se ha l’esonero ai moduli A e B dovuti alla laurea) oppure – se non beneficia dell’esonero – frequentare nuovamente tutti i 3 moduli (A-B-C).
Corsi inerenti ad attrezzature di lavoro e ambienti confinati
Per valutare l’esperienza dei docenti per i corsi riguardanti attrezzature di lavoro e ambienti confinati, l’ASR 2025 prevede che – per la parte pratica – tali docenti debbano avere sia i requisiti previsti dal DM 6 marzo 2013 che esperienza pratica nel settore. Poiché l’Accordo non specifica altro su quest’ultimo proposito, nelle FAQ si ritiene che per assolvere al requisito dell’esperienza triennale possa essere considerato valido:
- aver operato in spazi confinati o con l’attrezzatura di riferimento;
- e/o aver maturato esperienza come docenti e/o co-docenti nella formazione, anche della parte pratica, negli anni precedenti all’entrata in vigore dell’ASR 2025.
Tale esperienza può essere dimostrata attraverso i mezzi a disposizione, come il contratto di lavoro con relative mansioni, l’elencazione dei corsi per i quali sono state effettuate docenze per la parte pratica, ecc.
I corsi inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, che sono già stati erogati alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo 2025, possono essere riconosciuti se i contenuti dei corsi già seguiti sono sovrapponibili a quanto indicato dall’ASR 2025.
FAQ della Regione Veneto sull’Accordo Stato-Regioni 2025: altre disposizioni
Nelle FAQ pubblicate dalla Regione Veneto vengono affrontati diversi altri argomenti, riguardanti ad esempio:
- operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08;
- indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi;
- equiparazione del lavoratore somministrato al lavoratore dipendente per quanto riguarda la formazione organizzata dal datore di lavoro come soggetto formatore;
- ecc.
Per approfondire, qui puoi consultare il documento completo con tutte le nuove FAQ oppure leggere questo articolo sulle 52 FAQ fornite ad aprile 2026 dal Ministero del Lavoro.
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Michele Vasselai
RSPP, responsabile marketing e vendite specializzato in comunicazione d'impresa e sviluppo commerciale, motociclista e appassionato di basket.
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