FAQ Accordo Stato-Regioni 2025: alcuni chiarimenti utili

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FAQ Accordo Stato-Regioni 2025: alcuni chiarimenti utili

Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione alla salute e sicurezza sul lavoro, entrato in vigore il 19 maggio 2025, si è concluso il periodo transitorio di 12 mesi previsto per consentire a soggetti formatori, aziende e professionisti di adeguarsi alle nuove regole.


Nonostante ciò, vi sono ancora diversi punti dell’ASR che meritano dei chiarimenti, motivo per cui sul sito del Ministero del Lavoro sono state pubblicate alcune FAQ sull’Accordo in materia di formazione alla sicurezza sul lavoro e non solo.

Vediamo, di seguito, alcune delle principali risposte fornite.

Accordo Stato-Regioni 2025: le risposte del Ministero del Lavoro

In totale, sono 52 i quesiti riportati nelle FAQ sull’Accordo Stato-Regioni del 2025, riguardanti diversi argomenti. Accreditamento regionale, attestati, attrezzature, formazione e molto altro ancora.

Ecco i principali chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, divisi per tematiche.

Accreditamento regionale e attestati

Al quesito 1, viene confermato come l’accreditamento regionale sia valido esclusivamente nella Regione o Provincia autonoma ove è stato ottenuto. Questo significa che i soggetti formatori accreditati, che vogliono operare in più regioni, devono ottenere l’accreditamento presso ciascuna Regione o PA. Gli attestati di formazione, emessi in conformità all’Accordo 59/2025, sono validi su tutto il territorio nazionale.

Nel quesito 2, invece, viene data risposta alla domanda se vi siano impedimenti nel far apporre anche le firme del responsabile del progetto (che può coincidere con il legale rappresentante) e del docente sull’attestato, come elemento aggiuntivo. In tal caso, va ricordato innanzitutto che i requisiti minimi degli attestati di formazione sono:

  • denominazione del soggetto formatore;
  • dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
  • tipologia di corso con rifermento normativo e durata;
  • modalità di erogazione del corso;
  • firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati, preferibilmente in formato digitale;
  • data e luogo.

In ogni caso, è facoltà del soggetto formatore fornire elementi aggiuntivi nell’attestato di formazione, oltre a quelli minimi previsti.

La stessa cosa vale nel caso del quesito 5, sulla necessità di indicare la classificazione ATECO sugli attestati che lo prevedono (RSPP e Formazione lavoratori): il riferimento al codice ATECO non è previsto, ma è facoltà del soggetto formatore fornire elementi ulteriori, oltre a quelli minimi sopra menzionati.

Classificazione ATECO

Un quesito importante è il numero 6, ovvero il seguente:

“È possibile erogare percorsi formativi multi-Ateco? Ad esempio, si potranno erogare corsi rischio medio rivolti ad aziende ricomprese in tutti i codici Ateco indicati ma che operano in settori diversi? È ancora possibile prevedere aule che raggruppino settori simili o anche diversi all’interno della stessa classe di rischio attraverso corsi interaziendali, assicurandosi che vi sia omogeneità nei rischi specifici dei lavoratori coinvolti?“.

Nell’Accordo Stato-Regioni è previsto che il percorso formativo debba essere progettato sulla base della valutazione dei rischi aziendali, garantendo la coerenza con le condizioni operative reali. Il soggetto formatore deve assicurare la massima omogeneità tra i partecipanti, con particolare riferimento al settore di appartenenza e alle mansioni svolte.

Di conseguenza, è possibile organizzare aule che raggruppino settori simili all’interno della stessa classe di rischio, a patto che:

  • i partecipanti svolgano mansioni comparabili;
  • siano garantiti contenuti formativi coerenti con la gestione dei rischi aziendali.

Formazione lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Oltre a una serie di quesiti dedicati ad attrezzature specifiche (ad esempio: Caricatore Movimentazione Materiale, conduzione di attrezzature, carrello semovente a braccio telescopico equipaggiato con pala, escavatore con massa inferiore ai 6000 kg, carroponte), nelle FAQ del Ministero del Lavoro vengono fornite alcune risposte utili per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Per quanto riguarda i corsi di formazione a loro destinati (quesito 26) – se già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni del 2025 – essi possono essere riconosciuti a condizione che i contenuti siano conformi alle prescrizioni del nuovo Accordo. In pratica, il riconoscimento non è automatico: va verificata la conformità del corso rispetto ai requisiti indicati nella Parte II, punto 7, dell’Accordo.

Altra precisazione viene data nel quesito 28. Il riconoscimento dei corsi già erogati è possibile solo se il programma formativo è integralmente conforme ai contenuti previsti dall’Accordo SR 59/2025, indipendentemente dalla durata originaria. Se manca anche un solo contenuto obbligatorio, non sono previste integrazioni: il corso deve essere ripetuto per intero, secondo le nuove regole.

Formazione datore di lavoro, dirigenti e preposti

In tema di formazione del datore di lavoro, i corsi che egli deve frequentare per svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi sono previsti al punto 4 della parte II dell’Accordo. Il percorso formativo si articola in un modulo comune e in ulteriori moduli tecnici-integrativi per particolari settori di riferimento. Al modulo comune si accede solo dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro (di cui al punto 3 dell’Accordo).

Un chiarimento importante viene fornito (nel quesito 32) alle seguenti domande: “La formazione del lavoratore va considerata strettamente preassuntiva? Si potrebbe erogare nei primi giorni a partire dalla data di assunzione?“.

Qui le FAQ ricordano (ai sensi dell’articolo 37, comma 4, del D.Lgs. 81/08) che la formazione deve avvenire in occasione:

  • della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  • del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  • dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

Per quanto riguarda la videoconferenza sincrona (VCS), invece, viene specificato come:

  • il punto 3.2 dell’Accordo stabilisce che la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica solo per i moduli teorici, mentre quelli che prevedono addestramento o prove pratiche devono essere svolti in presenza;
  • il punto 3.5, invece, introduce una scelta specifica per alcuni percorsi formativi.

Tuttavia, per corsi con alto contenuto pratico (es. ambienti sospetti di inquinamento o confinati, oppure conduzione di attrezzature), la VCS non è consentita per nessuna parte del corso, nemmeno quella teorica. Tale esclusione totale è stata voluta per garantire la massima efficacia formativa e la sicurezza dei partecipanti

Infine, per quanto riguarda i preposti formati da meno di 2 anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo, si applica la nuova periodicità prevista dall’art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. 81/2008 (ogni 2 anni), calcolata a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo.

Requisiti docenti, tutor e verifica finale

Nel quesito 47 viene ricordato che i requisiti dei docenti formatori – previsti dal D.I. 6 marzo 2013 – non si applicano anche ai relatori di seminari/convegni validi ai fini dell’aggiornamento, previsti dell’Accordo 59/2025. Tuttavia, per il riconoscimento come aggiornamento, è obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento.

Per quanto riguarda i tutor, l’accordo prevede che il tutor d’aula sia sempre previsto per i percorsi di formazione e aggiornamento erogati a distanza (e-learning o videoconferenza). Per i corsi di formazione in presenza fisica, invece, è consigliata la presenza di tale figura per tutti quei percorsi che vedano la contemporanea presenza di più di 10 discenti. Ciò significa che è responsabilità del soggetto formatore prevedere la presenza del tutor (quando obbligatoria) e verificare quanto previsto per tale figura dall’Accordo vigente.

Si ricorda, inoltre, che il ruolo di tutor non può coincidere con quello di docente (quesito 49).

Per quanto riguarda, infine, la verifica finale:

  • essa è sempre obbligatoria per tutti i corsi di formazione e aggiornamento, con relativo verbale, anche nei percorsi ove non siano indicate modalità specifiche nelle tabelle dell’Accordo (quesito 51);
  • le 30 domande previste nel test per il corso lavoratori è il numero minimo che si riferisce complessivamente al corso di formazione e non al singolo modulo (quesito 52).

Per approfondire, qui puoi consultare le FAQ complete sull’Accordo Stato-Regioni 2025.

Vuoi essere certo di tutelare la salute e sicurezza dei tuoi lavoratori, nel rispetto delle nuove disposizioni dell’ASR 2025? Contattaci senza impegno per richiedere la consulenza di un nostro esperto.

Immagine di Floriana Grasser
Floriana Grasser

Opera nell'area formazione per l'organizzazione dei corsi di sicurezza sul lavoro, appassionata di fotografia, libri e rugby.

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Floriana Grasser

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