DGR 376/2026 Veneto: il protocollo d’intesa per il rischio da calore sul lavoro

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DGR 376/2026 Veneto: il protocollo d’intesa per il rischio da calore sul lavoro

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 376 del 19 maggio 2026, è stato approvato il “Protocollo d’Intesa per la gestione del rischio da calore negli ambienti di lavoro finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori“.


Tale protocollo (tra la Regione Veneto, le Istituzioni competenti e le Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale) ha l’obiettivo di promuovere e sostenere la cultura della prevenzione dei rischi legati alle elevate temperature e alla radiazione solare.

Il Protocollo d’intesa ha una durata di tre anni a partire dall’ultima sottoscrizione e prevede un rinnovo automatico, salvo successive disposizioni contrarie. Approfondiamo, in questo articolo, alcuni punti sul rischio da calore sul lavoro.

Le linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare

Il DGR 376/2026 include le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare“, con le quali vengono fornite alcune utili indicazioni per prevenire e gestire al meglio tali rischi.

Lavorare in condizioni di caldo estremo può non solo incidere sulla produttività e avere un impatto su materiali e attrezzature, ma anche e soprattutto accrescere il rischio di patologie da calore e infortuni dovuti a stanchezza e mancanza di concentrazione.

Per questo, spetta al datore di lavoro la gestione del rischio microclima e radiazione solare sul lavoro, tramite valutazione dei rischi, individuazione delle misure di prevenzione e controllo dell’efficacia (tenendo conto, in particolare, delle persone più suscettibili).

Il rischio microclima può riguardare sia gli ambienti esterni che quelli indoor, che possono comunque essere fortemente influenzati dalle condizioni meteoclimatiche esterne. In generale, se i fattori legati all’esposizione alle radiazioni solari sono soprattutto l’esposizione diretta e la presenza di grandi superfici riflettenti, nel caso delle malattie da calore le condizioni possono essere diverse:

  • alta temperatura e umidità, anche in assenza di esposizione al sole;
  • basso consumo di liquidi;
  • esposizione diretta al sole (senza ombra) o ad alte temperature;
  • movimento d’aria limitato;
  • attività fisica intensa;
  • alimentazione non adeguata;
  • periodo di acclimatamento insufficiente;
  • uso di indumenti pesanti e dispositivi di protezione;
  • condizioni individuali di suscettibilità al caldo.

Per questo è importante essere a conoscenza dei possibili rischi e delle misure generali di prevenzione e protezione da mettere in atto. Per approfondire questi temi, vai all’articolo “La protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare“.

Esposizione a calore e radiazione solare in ambito agricolo, edile e logistica

Chiaramente, alcuni settori espongono più di altri al rischio da calore e radiazioni solari. Ecco perché le linee di indirizzo, oltre alle indicazioni generali, ne forniscono anche di specifiche per il comparto agricoltura, quello edile e quello della logistica.

Vediamoli, nel dettaglio.

Indicazioni specifiche per il comparto agricoltura

In agricoltura, i lavoratori si occupano soprattutto delle operazioni di raccolta della frutta e della verdura: mansioni che non richiedono specifici requisiti professionali e che spesso vengono attuate in più aziende nel corso dell’anno.

In tali attività, però, sono presenti potenziali rischi da temperature severe, motivo per cui va data particolare attenzione alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori a tempo determinato e stagionali.

In tema di esposizione al calore e alle radiazioni solari, oltre alle indicazioni generali, è quindi fondamentale sensibilizzare il lavoratore a:

  • non lavorare a torso nudo e indossare abiti leggeri a trama fitta, traspiranti e non di colore bianco, a meno che non si tratti di abbigliamento tecnico con certificata protezione dalla radiazione UV (tali indumenti devono ricoprire buona parte del corpo, es. maglietta a maniche lunghe);
  • proteggere testa, collo e orecchie, indossando – in base al tipo di attività lavorativa da svolgere – casco, copricapo con copricollo o “cappello da legionario”;
  • indossare occhiali da sole con filtri UV adeguati, preferibilmente avvolgenti o con protezione laterale;
  • fare pause in zone ombreggiate, anche se non si è particolarmente stanchi.

Indicazioni specifiche per il settore edile

Nel comparto edile sono diverse le lavorazioni che possono esporre al rischio di stress da caldo e da radiazione solare. Alcuni esempi possono essere legati al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi, alla costruzione/rifacimento dei tetti, lavori stradali, installazione di pannelli fotovoltaici, lavori edili o di ingegneria civile.

Conoscere le misure di prevenzione e i primi segnali di allarme, quindi, è importante per intervenire con tempestività.

Anche in questo caso, oltre alle misure generali, valgono quelle specifiche menzionate sopra riguardanti gli abiti da indossare, la protezione di testa, collo, orecchie e occhi e lo svolgimento di regolari pause in zone ombreggiate.

Logistica: il magazzino come ambiente di lavoro “ibrido”

Come anticipato, oltre agli ambienti outdoor, anche quelli indoor possono subire l’influenza dei parametri microclimatici esterni di temperatura e umidità particolarmente elevate (e per i quali potrebbe non essere conveniente o possibile l’uso di impianti di ventilazione, raffrescamento o climatizzazione locali/generalizzati).

Un esempio, in questo senso, può essere rappresentato dai magazzini della logistica, spesso privi di impianti tecnologici per la climatizzazione estiva. In tale contesto, le mansioni svolte risentono, in modo più o meno marcato, della variabilità delle condizioni climatiche esterne, anche a seconda delle modalità costruttive dell’immobile, degli impianti tecnologici presenti e dell’organizzazione delle lavorazioni.

In un magazzino possono coesistere diverse tipologie di attività: movimentazione manuale dei carichi, picking e trasporto manuale, ma anche mansioni amministrative di ricevimento e spedizione della merce, così come attività di scarico e carico di automezzi nelle zone subito all’esterno del magazzino. Inoltre, in caso di magazzini dotati di celle frigorifere, possono essere presenti anche ambienti a temperatura controllata, che possono esporre i lavoratori a brusche variazioni di temperatura.

Ecco perché la logistica può essere considerato un ambiente di lavoro ibrido, in cui possono coesistere ambienti moderabili e altri vincolati (e dove possono intervenire più aziende e più datori di lavoro).

Nelle linee di indirizzo, dunque, viene sottolineata l’importanza non solo del documento di valutazione dei rischi, ma anche di quello di valutazione dei rischi interferenti, dove anche le condizioni ambientali microclimatiche devono essere condivise e affrontate con le relative responsabilità di tutti, tra datore di lavoro committente e datori di lavoro delle aziende in appalto.

Per approfondire, consulta qui il testo completo del DGR 376/2026 con il protocollo d’intesa per la gestione del rischio da calore e da radiazione solare sul lavoro.

La tua azienda prevede mansioni che espongono al rischio microclima? Vuoi sapere come tutelare la salute e sicurezza dei tuoi lavoratori nei mesi più caldi, nel rispetto della Deliberazione della Regione Veneto? Contattaci senza impegno per richiedere il supporto di un nostro esperto.


Immagine di Giovanni Cremonese
Giovanni Cremonese

Consulente e formatore specializzato in igiene ambientale e sicurezza sul lavoro, appassionato di trekking e cucina esotica.

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Giovanni Cremonese

Consulente e formatore specializzato in igiene ambientale e sicurezza sul lavoro, appassionato di trekking e cucina esotica.

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