Frodi alimentari: nuove sanzioni con la legge 75/2026

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Frodi alimentari: nuove sanzioni con la legge 75/2026

Dal 29 maggio è entrata in vigore la legge 75/2026 con le “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani“.


Il provvedimento, nello specifico, introduce un significativo rafforzamento del sistema sanzionatorio (penale e amministrativo), con l’obiettivo di contrastare le frodi alimentari e le pratiche commerciali scorrette lungo l’intera filiera.

Tale legge, dunque, interessa tutte quelle attività che commercializzano o somministrano alimenti e bevande, come bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, gastronomie, macellerie, pescherie, negozi alimentari, ecc. Approfondiamo meglio, in questo articolo.

Il reato di frode alimentare e non solo: le novità della legge 75/2026

Tra le principali novità introdotte dalla legge 75/2026 vi è il rafforzamento del sistema penale a tutela del patrimonio agroalimentare.

In particolare, al titolo VIII del libro secondo del Codice penale, sono stati aggiunti gli articoli 517-sexies, 517-septies e 517-octies. Il primo di questi (517-sexies) introduce il reato di frode alimentare, che si riferisce a:

“chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti“.

La pena prevista è la reclusione da 2 mesi a 1 anno e la multa da 1.000 a 4.000 euro (la punibilità è esclusa nei casi di lieve entità, ovvero quando il valore economico o la quantità del prodotto sono modesti e non comportano danni per il consumatore o il mercato).

In questo caso, inoltre, è di particolare rilievo anche il passaggio relativo alle “tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche“. Ciò significa che particolare attenzione va mostrata a tutte le informazioni riportate non solo su etichette, listini, menù e volantini, ma anche su siti internet, e-commerce, social network, ecc.

L’articolo 517- septies disciplina invece il reato di “commercio di alimenti con segni mendaci”, che si configura quando vengono utilizzati segni distintivi e indicazioni false o ingannevoli, con l’obiettivo di trarre in inganno il compratore (anche in questo caso, vengono incluse le tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali). Qui la violazione comporta la reclusione da 3 a 18 mesi e una multa fino a 20.000 euro.

L’articolo 517-octies, infine, riguarda le pene accessorie e le circostanze aggravanti per le casistiche sopra menzionate, che possono comportare la chiusura temporanea dell’attività (da 5 giorni a 3 mesi). Ad esempio, le pene degli articoli 517-sexies e septies sono aumentate se:

  • le condotte riguardano la denominazione di origine o l’indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti;
  • i fatti vengono commessi tramite falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all’organismo di vigilanza;
  • i fatti sono di particolare gravità per la quantità dell’alimento oggetto dell’illecito;
  • le condotte riguardano alimenti indicati come biologici in assenza di relativa certificazione.

Multe in base al fatturato: cosa cambia con la legge 75/2026

Altre novità della legge 75/2026 riguardano l’inasprimento di alcune pene e violazioni già previste. Ad esempio, l’articolo 517-quater del Codice penale – che punisce chi “contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari” – non prevede più la reclusione fino a 2 anni e una multa fino a 20.000 euro ma bensì la reclusione da 1 a 4 anni e una multa da 10.000 a 50.000 euro.

Anche l’articolo 8 della nuova legge 75 (“Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi derivanti dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, in materia di rintracciabilità“), prevede sanzioni maggiori.

Infatti, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, che non rispettano gli obblighi di tracciabilità, sono soggetti a una sanzione amministrativa:

  • tra 6.000 e 48.000 euro;
  • oppure del 3% del fatturato totale annuo, se tale importo è superiore a 48.000 euro (la sanzione massima non può andare oltre i 150.000 euro).

La multa commisurata al fatturato è una novità che riguarda anche altre violazioni, come ad esempio quelle in materia di pratiche leali di informazione, di denominazione dell’alimento, di elenco degli ingredienti, di indicazione del Paese di origine o delle disposizioni relative alla denominazione di latte e prodotti lattiero caseari.

Prodotti lattiero-caseari, DOP e IGP: altre novità della legge 75/2026

Uno degli interventi più significativi della legge 75/2026 riguarda la tutela delle denominazioni riservate ai prodotti lattiero-caseari.

L’articolo 10 della legge, infatti, introduce un nuovo regime sanzionatorio per contrastare l’utilizzo improprio di termini come “latte” o derivati. Questo intervento si inserisce nel più ampio contrasto al fenomeno del cosiddetto “milk sounding“, ovvero l’uso di richiami tipici del settore lattiero-caseario per promuovere prodotti che non derivano dal latte. Un esempio può essere la dicitura “latte di soia“: una dicitura che non può più essere utilizzata per un prodotto che, in realtà, è di origine vegetale.

Altre disposizioni sono state previste (all’articolo 6) a tutela dei prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP). Essi possono essere dotati di uno speciale contrassegno volontario, realizzato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, con l’obiettivo di rafforzarne la tracciabilità, l’autenticità e la protezione contro fenomeni di contraffazione e falsificazione.

Questa misura rappresenta un ulteriore strumento di valorizzazione delle produzioni certificate e di tutela del consumatore, affinché quest’ultimo possa riconoscere più facilmente i prodotti autentici presenti sul mercato.

Infine, tra le nuove disposizioni, va menzionata una misura volta a contrastare lo spreco alimentare e favorire i più bisognosi. Infatti, come previsto all’articolo 2 della legge, i prodotti alimentari sequestrati, se ritenuti sani e sicuri per la salute, non dovranno per forza essere distrutti ma potranno essere distribuiti gratuitamente (previa rimozione dell’eventuale etichetta falsa) a persone bisognose o animali abbandonati, enti pubblici o associazioni o consorzi che hanno compiti assistenziali.

Per approfondire, qui puoi consultare il testo completo della legge 75/2026.

Sei un operatore del settore alimentare e vuoi capire come rispettare gli obblighi di legge, evitando pesanti sanzioni per la tua attività? Contattaci senza impegno per richiedere la consulenza di un nostro esperto.


Immagine di Lorenzo Scipioni
Lorenzo Scipioni

Consulente in materia di sicurezza sul lavoro e HACCP. Amante dei gatti e appassionato di letteratura.

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Lorenzo Scipioni

Consulente in materia di sicurezza sul lavoro e HACCP. Amante dei gatti e appassionato di letteratura.

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