Bisfenolo A nelle lattine: scatta il divieto nell’Unione Europea

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Bisfenolo A nelle lattine: scatta il divieto nell’Unione Europea

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Dal 20 luglio 2026, in tutta Europa, il bisfenolo A (BPA) non può più essere utilizzato nei contenitori monouso destinati al contatto con gli alimenti.

Dopo 18 mesi, dunque, si è concluso il periodo transitorio previsto dal Regolamento (UE) 2024/3190, entrato in vigore a gennaio del 2025, che coinvolge – tra le altre cose – anche i rivestimenti interni dei contenitori metallici, come le lattine di birra, bibite ed energy drink.

Questo cosa comporta per le imprese del settore alimentare? Se da un lato le lattine non spariranno del tutto, dall’altro le normative impongono di rivedere materiali e processi produttivi. Approfondiamo meglio, in questo articolo.

 

Bisfenolo A nelle lattine e contenitori monouso: scadenze e proroghe

 

Come detto, il divieto del bisfenolo A nelle lattine e nei contenitori monouso per alimenti trova origine nel Regolamento (UE) 2024/3190.

Il periodo transitorio di 18 mesi, che si è concluso appunto il 20 luglio 2026, era stato previsto per consentire alle aziende di riprogettare un’ampia gamma di materiali (non solo rivestimenti interni dei contenitori metallici, ma anche adesivi, inchiostri da stampa e materie plastiche).

È importante, però, fare subito chiarezza, in quanto il divieto non comporta il ritiro immediato dei prodotti già presenti sugli scaffali. I materiali immessi legalmente sul mercato prima della scadenza, e gli alimenti già confezionati con tali contenitori, possono rimanere in commercio fino all’esaurimento delle scorte. Inoltre, gli imballaggi vuoti prodotti prima del 20 luglio 2026 possono continuare a essere riempiti per ulteriori 12 mesi, per evitare lo spreco di scorte e permettere ai confezionatori di smaltire i lotti acquistati durante il periodo transitorio.

Tuttavia, se per le bevande in lattina (birra, bibite gassate, energy drink e bevande pronte da bere) lo stop è pieno e operativo dal 20 luglio 2026, lo scenario cambia per le conserve alimentari di frutta, ortaggi e prodotti della pesca in scatola. Per queste ultime, infatti, è stata riconosciuta la necessità di una maggior flessibilità, motivo per cui il periodo transitorio è stato esteso a 36 mesi (con scadenza il 20 gennaio 2028).

Questa decisione, in realtà, non va intesa come una tolleranza nei confronti del BPA, ma come il riconoscimento di complessità tecniche per gli alimenti ad elevata acidità, come i pelati di pomodoro o i prodotti ittici in salamoia. Questi, rispetto alle bibite in lattina, hanno un’azione più corrosiva sui rivestimenti metallici e devono garantire prestazioni di barriera ancora più severe e tempi di validazione più lunghi.

Ricapitolando, ciò non significa che lentamente spariranno le lattine dagli scaffali, ma che per forza di cose devono essere impiegati materiali diversi dal bisfenolo A e dagli altri bisfenoli strutturalmente simili per la loro produzione.

 

Il perché del divieto al bisfenolo A per lattine e contenitori monouso per alimenti

 

Alla base della stretta normativa c’è un parere dell’EFSA del 2023, che ha portato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare a considerare il bisfenolo A un rischio per la salute e motivo di preoccupazione per i consumatori di tutte le fasce d’età.

Proprio per questo la dose giornaliera tollerabile è stata ridotta in modo drastico, passando dai precedenti 4 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo a soli 0,2 nanogrammi per chilogrammo di peso corporeo: una riduzione di 20 mila volte. Il BPA, infatti, è stato classificato come dannoso per il sistema riproduttivo ed endocrino, anche a esposizioni infinitesimali.

Da qui si è arrivati al divieto pressoché totale, anziché limitarsi a un semplice contenimento delle migrazioni chimiche. Questo vale sia per il bisfenolo A che per gli altri bisfenoli e derivati (come il bisfenolo S, il bisfenolo AF e il tetrabromobisfenolo A), per evitare la cosiddetta “sostituzione rimpiangibile” (o “regrettable substitution“), ovvero eliminare il BPA per introdurre una molecola strutturalmente simile e dotata di effetti altrettanto nocivi. Tale soluzione, infatti, non farebbe altro che spostare il problema da una sostanza a un’altra.

Va sottolineato, in ogni caso, che il rischio associato al BPA non deriva dal consumo occasionale, ma dall’esposizione ripetuta nel tempo e dal superamento delle soglie stabilite. Un’eccezione, ad esempio, riguarda i rivestimenti epossidici applicati a contenitori con capacità superiore ai 1.000 litri, per i quali il BPA resta ammesso (anche se con restrizioni sulla migrazione). Il rapporto tra superficie e volume, infatti, è stato giudicato troppo basso per generare un’esposizione rilevante per il consumatore, motivo per cui tank e serbatoi di processo restano fuori dal divieto generale.

 

Divieto del bisfenolo A: cosa cambia per le aziende del settore alimentare

 

Dunque, cos’è cambiato per le aziende del settore alimentare? Innanzitutto, i produttori devono verificare che i materiali immessi sul mercato dopo il 20 luglio 2026 siano conformi, ricorrendo a rivestimenti alternativi già validati dall’industria chimica.

Ad esempio, i poliesteri modificati sono apprezzati per la loro flessibilità meccanica e sono in grado di resistere alle deformazioni e alla manipolazione ad alta velocità, mentre i polimeri acrilici hanno elevata stabilità chimica e sono particolarmente resistenti nel caso di bevande aggressive (come bibite acide ed energy drink).

Un altro aspetto riguarda la tracciabilità delle scorte. Le imprese che dispongono ancora di imballaggi vuoti, prodotti legalmente prima della scadenza, devono gestire con attenzione la finestra dei 12 mesi concessa per il loro utilizzo. Sarà quindi importante mantenere una documentazione chiara, che attesti la data di produzione e la conformità al momento dell’immissione sul mercato.

Come detto, invece, per gli imballaggi delle conserve è prevista una proroga al 2028, che però non dev’essere presa come un modo per posticipare il problema, ma come una finestra necessaria per la validazione di nuovi rivestimenti sicuri.

Infine, va ricordato che il tema del BPA non riguarda solo i produttori di imballaggi ma anche, ad esempio, le aziende alimentari che confezionano i propri prodotti in lattine o barattoli metallici. Infatti, la responsabilità della conformità ai requisiti sui materiali a contatto con gli alimenti (MOCA) coinvolge anche chi usa quei materiali per confezionare il prodotto finito.

Se operi nel settore alimentare, e vuoi essere certo di rispettare quanto previsto per legge, contattaci senza impegno per richiedere la consulenza di un nostro professionista.

Immagine di Laura Tacchella
Laura Tacchella

Consulente specializzata in igiene e sicurezza degli alimenti, amante del nuoto e appassionata di viaggi e streetart.

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Laura Tacchella

Consulente specializzata in igiene e sicurezza degli alimenti, amante del nuoto e appassionata di viaggi e streetart.

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