Con la nota n. 4634 del 24 giugno 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative per uniformare le attività delle Commissioni per il recupero dei crediti della patente di cui all’art. 27 del D.Lgs.n. 81/08.
L’applicazione di queste linee guida sarà oggetto di un monitoraggio costante da parte delle strutture centrali dell’Ispettorato e dell’INAIL, che potranno introdurre modifiche e integrazioni.
Per imprese e lavoratori autonomi, dunque, si tratta di un passaggio importante per avere maggiore chiarezza su come recuperare i crediti attraverso la formazione, gli investimenti nella sicurezza o entrambe le modalità. Approfondiamo meglio, in questo articolo.
Patente nei cantieri: come funziona il recupero dei crediti
In base all’articolo 7, comma 1, del D.M. 132/2024, il recupero fino a un massimo di 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale, composta da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.
Tale Commissione tiene conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi sulla salute e sicurezza sul lavoro da parte:
- dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione;
- dei lavoratori occupati nel cantiere o nei cantieri in cui la violazione si è verificata.
In alternativa, o in aggiunta, la valutazione può basarsi sulla realizzazione di investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Le linee guida chiariscono anche la composizione della Commissione. Alle sedute, infatti, sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). Per individuare il rappresentante dell’ASL, il Direttore della Direzione Interregionale del Lavoro competente dovrà chiedere il nominativo alla ASL di riferimento, individuata in base alla sede legale dell’azienda.
Per il RLST, invece, in attesa dell’attivazione della banca dati INAIL – prevista dall’art. 51, comma 8-bis – la Commissione dovrà rivolgersi all’Organismo Paritetico indicato dall’impresa interessata al recupero dei crediti (la presenza del RLST è prevista solo per le imprese aderenti a tale Organismo).
Il calendario delle riunioni dovrà tenere conto, per quanto possibile, del settore in cui opera l’impresa o il lavoratore autonomo interessato.
I requisiti della formazione per il recupero dei crediti
Uno degli aspetti più rilevanti della nota INL riguarda i criteri che la formazione deve rispettare per essere utilizzata ai fini del recupero dei crediti.
Innanzitutto, si tratta di un percorso che dev’essere ulteriore rispetto a quello già obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 81/08. Inoltre, tali corsi non possono essere considerati validi ai fini dell’aggiornamento della formazione prevista dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
I percorsi formativi validi per il riconoscimento dei crediti devono rispettare i seguenti criteri:
- soggetti formatori: devono essere quelli individuati dall’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, ad esclusione del datore di lavoro, “nelle more dell’adozione dell’Accordo Stato Regioni previsto dalla L. n. 198/2025”;
- modalità di erogazione: può avvenire in presenza o in videoconferenza sincrona, a meno che la Commissione non ritenga quest’ultima modalità incompatibile con gli scopi formativi;
- partecipanti: per entrambe le modalità sopra menzionate, il numero massimo è di 30 persone;
- contenuti minimi: devono essere in linea con le violazioni che hanno causato la decurtazione, e la loro individuazione spetta alla Commissione (anche su proposta dell’istante);
- docenti: devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013, e il datore di lavoro non può essere docente formatore;
- attestato: il soggetto formatore rilascia un attestato unico per ogni corso, in cui devono essere presenti i seguenti elementi: denominazione del soggetto formatore; dati anagrafici del partecipante (nome, cognome, codice fiscale); tipologia di corso e durata; indicazione “valido ai fini del recupero crediti”; modalità di erogazione del corso; firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati (preferibilmente in formato digitale); data e luogo.
Il riconoscimento dei crediti è inoltre subordinato al superamento di un test di verifica (con almeno il 70% di risposte corrette) e ad una frequenza minima del 90% delle ore previste dal programma.
Come definire la durata del corso e i crediti da assegnare tramite la formazione
La nota introduce due parametri di riferimento per definire la durata del corso e quanti crediti possono essere attribuiti.
Nel primo caso, bisogna tenere conto della gravità delle violazioni e della diversa tipologia delle stesse. Nello specifico, la durata minima del corso si calcola con la formula: (30 – crediti rimanenti) moltiplicato per un coefficiente tra 0,8 e 1,5 (individuato in base alla gravità delle violazioni e dell’eventuale concorso di violazioni diverse).
Per quanto riguarda i crediti da attribuire, invece, per ogni ora di formazione si riconoscono 0,25 crediti, con arrotondamento al numero intero per difetto. Quindi, ad esempio, 7 ore di formazione corrispondono a 1,75 crediti, che vengono arrotondati, per difetto, a 1 credito.
È infine prevista la possibilità di presentare un piano formativo suddiviso in più moduli, con riconoscimento progressivo dei crediti man mano che vengono completati.
I requisiti degli investimenti per il recupero dei crediti
In alternativa, o in aggiunta, alla formazione, il recupero dei crediti può basarsi su investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i quali devono essere sostenibili e coerenti con la struttura e le dimensioni dell’impresa.
La Commissione valuta questi interventi considerando le risorse economiche impiegate, la capacità di ridurre infortuni e malattie professionali e la tipologia delle violazioni riscontrate.
La nota individua cinque tipologie di investimento rilevanti:
- sistemi di rilevamento ambientale, come sensori per rumore, gas, temperatura e radiazioni o per il monitoraggio in tempo reale delle condizioni di esposizione;
- DPI o abbigliamento da lavoro intelligenti, dotati di elettronica o sensori integrati, per i quali va dimostrato non solo l’acquisto ma anche l’effettivo utilizzo da parte dei lavoratori, tramite evidenza di formazione e dell’eventuale addestramento;
- tecnologie per la sorveglianza sanitaria, come cartelle cliniche elettroniche e sistemi di tracciamento dell’esposizione a sostanze pericolose;
- robotica e automazione, come sistemi robotici per lavorazioni pericolose (saldatura, movimentazione di materiali tossici) o droni per attività e contesti ad alto rischio (monitoraggi, campionamenti, ispezioni);
- tecnologie immersive a supporto della formazione e dell’assistenza, come realtà virtuale, aumentata o mista (anche per simulazioni di emergenza, formazione, assistenza da remoto).
Sono considerati validi anche gli investimenti realizzati grazie a contributi pubblici. Inoltre, il recupero dei crediti può essere pianificato in modo graduale, sulla base dei risultati ottenuti e tramite programmazione accurata degli stati di avanzamento degli investimenti.
L’attribuzione dei crediti segue una soglia economica progressiva:
- 1 credito per investimenti compresi tra 5.000 e 25.000 euro;
- 3 crediti per investimenti tra 25.000,01 e 50.000 euro;
- 6 crediti per investimenti superiori a 50.000 euro.
Per approfondire, qui puoi consultare il testo completo della nota INL 24 giugno 2026.
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Mattia Pinali
Consulente specializzato in salute e sicurezza sul lavoro, musicista e appassionato di sport.
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