Antincendio nelle scuole: le fasi dell’adeguamento ai requisiti di sicurezza

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Antincendio nelle scuole: le fasi dell’adeguamento ai requisiti di sicurezza

Il decreto ministeriale 31 marzo 2026 (“Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola“) ha definito le nuove modalità di adeguamento agli obblighi di prevenzione incendi per le scuole che rientrano nel campo di applicazione del DPR 151/2011.

In base alla normativa italiana vigente (D.P.R. 151/2011, Attività 67), rientrano in tali obblighi:

  • scuole di ogni ordine, grado e tipo, sia pubbliche che private, con oltre 100 persone presenti (es. scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, istituti tecnici);
  • asili nido con oltre 30 persone presenti.

Entrato ufficialmente in vigore dal 9 aprile 2026, il decreto indica le tempistiche e le modalità di adeguamento ai requisiti di sicurezza per le strutture che non si sono ancora adeguate alla normativa antincendio. Inoltre, stabilisce anche le misure transitorie di sicurezza.

Vediamo, in questo articolo, cosa prevede il decreto e quali sono le scadenze previste.

 

Adeguamento antincendio nelle scuole: le fasi previste

 

L’articolo 1 del decreto 31 marzo 2026 riguarda l’attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola.

In pratica, il comma 1 prevede un percorso di adeguamento per le scuole che ancora non si sono adeguate alla normativa antincendio, individuando due scadenze specifiche.

La prima è fissata a 9 mesi dalla pubblicazione del decreto (quindi l’8 gennaio 2027). Entro tale data, infatti, va presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prevista dall’articolo 4 del DPR 151/2011. Essa deve attestare l’attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992:

  • 0 (generalità);
  • 1, secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme);
  • 8 (sistemi di allarme);
  • 2 (estintori);
  • 10 (segnaletica di sicurezza);
  • 12 (norme di esercizio).

La seconda scadenza è il 31 dicembre 2027, termine entro il quale vanno attuate tutte le disposizioni previste ai restanti punti del decreto del 1992. Inoltre, andrà presentata la SCIA attestante il completo adeguamento alle disposizioni.

In alternativa, come specificato al comma 2 dell’articolo 1 del decreto 31 marzo 2026, le attività di adeguamento possono essere effettuate osservando le norme tecniche del Codice di prevenzione incendi, secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni viste nel comma 1. Anche per chi fa ricorso alle norme tecniche, tuttavia, rimane l’obbligo di presentare la SCIA entro l’8 gennaio 2027, attestando l’attuazione almeno delle misure relative a:

  • soluzioni progettuali (S.10.4);
  • impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica (S.10.6.1);
  • segnaletica d’esodo ed orientamento (S.4.5.9);
  • misura di controllo dell’incendio (livello di prestazione II di S.6);
  • misure di gestione della sicurezza antincendio (S.5);
  • gestione della sicurezza antincendio (V.7.4.4);
  • segnaletica di sicurezza, ove prevista;
  • misura di rilevazione e allarme (livello di prestazione II di S.7), ove previsto.

 

Misure transitorie di sicurezza per l’adeguamento antincendio nelle scuole

 

L’articolo 2 del decreto riguarda invece le “Misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola“.

In pratica, i soggetti responsabili delle scuole ancora non adeguate alla normativa antincendio, sono tenuti a individuare le idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo per la non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi.

Il comma 3 dell’articolo fornisce (a titolo indicativo e non esaustivo) alcune delle principali misure da adottare:

  • limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;
  • eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste;
  • garantire che l’affollamento dell’attività e la distribuzione degli occupanti sia compatibile con il sistema di esodo esistente, provvedendo a ridurre eventualmente l’affollamento presente;
  • pianificare e attuare, in base alla valutazione del rischio e secondo una cadenza individuata dal responsabile dell’attività, una costante attività di sorveglianza (per accertare, visivamente, che permangano le normali condizioni operative, la facile accessibilità e l’assenza di danni materiali);
  • potenziare il numero di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, in base alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell’attività. Gli addetti antincendio, oltre ai compiti previsti dalla propria mansione, devono svolgere anche controlli preventivi e vigilare sul mantenimento delle misure compensative attuate nel periodo transitorio (anche avvalendosi di personale esterno idoneo);
  • assicurare – ai lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza – adeguata formazione secondo i criteri stabiliti dal D.M. 02/09/2021;
  • provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;
  • in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla normativa, effettuare almeno due esercitazioni antincendio all’anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi;
  • integrare il piano di emergenza con le misure specifiche in caso di presenza di cantieri all’interno delle attività.

La valutazione del rischio incendio va mantenuta agli atti dell’attività e resa prontamente disponibile in caso di eventuali controlli delle autorità competenti.

Per approfondire, qui puoi consultare il testo completo del decreto 31 marzo 2026.

 

Non solo antincendio: la sicurezza nelle scuole

 

La sicurezza nelle scuole è un tema ampio, che non riguarda solo la prevenzione incendi. Vivere in un ambiente sicuro, sia per i lavoratori che per gli studenti, è fondamentale, a maggior ragione considerando che si tratta di un contesto in cui si trascorrono molte ore durante la giornata.

Il D.Lgs. 81/08 riguarda tutti i settori di attività, sia privati che pubblici, quindi anche per la scuola rappresenta il punto di riferimento per quanto riguarda la salute e la sicurezza.

Per le attività svolte al suo interno, la scuola è soggetta alle tipologie di rischio specifiche dei luoghi ad alta densità di affollamento, cui si aggiunge anche il parametro dell’età degli alunni (la maggior parte dei quali minorenni) come fattore da prendere in considerazione nella valutazione dei rischi.

Di seguito, ecco un riepilogo dei principali elementi da considerare per la sicurezza nelle scuole:

  • documento di valutazione dei rischi;
  • formazione obbligatoria dei lavoratori;
  • nomina dell’RSPP e RLS;
  • formazione addetti alle emergenze (primo soccorso e antincendio);
  • sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
  • piano di emergenza ed evacuazione;
  • segnaletica di emergenza e planimetrie;
  • disponibilità della cassetta di pronto soccorso;
  • controlli periodici (impianti, attrezzature, estintori, porte rei, ecc.);
  • sistemi di allarme;
  • rischi specifici (lavoratrici in gravidanza, rischio biologico, rischio Radon, ecc.).

Per saperne di più, qui trovi una mini-guida per educatori e docenti sulla sicurezza nelle scuole e un articolo specifico dedicato al piano di emergenza nelle scuole.

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Immagine di Laura Tacchella
Laura Tacchella

Consulente specializzata in igiene e sicurezza degli alimenti, amante del nuoto e appassionata di viaggi e streetart.

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Consulente specializzata in igiene e sicurezza degli alimenti, amante del nuoto e appassionata di viaggi e streetart.

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