Commissione di studio sulla sicurezza sul lavoro: la Relazione finale 2026

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Commissione di studio sulla sicurezza sul lavoro: la Relazione finale 2026

La “Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro” (istituita con il decreto del Ministro della giustizia del 27 marzo 2024) ha presentato lo scorso maggio la propria Relazione finale.


Tale Commissione, incaricata di “analizzare l’attuale quadro normativo e giurisprudenziale, per verificarne limiti, criticità e prospettive per un ponderato intervento legislativo” in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ha proposto alcune modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e al D.Lgs. 81/08.

Pur prevedendo un lieve aumento delle pene per l’omicidio colposo aggravato e le lesioni colpose aggravate, le proposte avanzate sono volte soprattutto a un approccio premiante verso le imprese virtuose in tema di salute e sicurezza sul lavoro e a promuovere comportamenti organizzativi responsabili.

Vediamo, in questo articolo, i principali punti proposti nella Relazione finale 2026.

Omicidio e lesioni colpose con violazione delle norme prevenzionistiche: cosa cambia

Come anticipato, una prima modifica proposta riguarda il Codice penale e, nello specifico, la pena per omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme prevenzionistiche (di cui agli artt. 589, comma 2 c.p. e 590 comma 3 c.p.).

Il fatto di proporre un moderato aumento della pena minima e di quella massima è legato al maggior disvalore di una condotta illecita rispetto alle altre modifiche suggerite dalla Commissione. Infatti, la seconda modifica proposta inserisce una circostanza attenuante negli articoli 589 e 590 del Codice penale, prevedendo la riduzione di pena fino a un terzo per chi presta un contributo di minima importanza quando l’evento non è esclusiva conseguenza dell’azione o omissione del colpevole.

Quest’ultima novità risponde all’esigenza di graduare il trattamento sanzionatorio previsto per gli infortuni che possono essere attribuiti a molteplici fattori e soggetti, assicurando il rispetto del principio di proporzionalità.

Per tale motivo, dunque, aumenta il disvalore per chi non osserva i precetti prevenzionistici e, di conseguenza, aumentano anche le sanzioni:

  • la pena minima per omicidio colposo aggravato viene elevata a due anni e sei mesi di reclusione (invece di due anni), e la pena massima a otto anni di reclusione (invece di sette);
  • le pene per lesioni colpose gravi aggravate passano da un minimo di sei mesi (invece di tre) a un massimo di un anno e sei mesi (invece di un anno) o di una multa da 1.000 a 4.000 euro (anch’essa maggiorata);
  • la pena per lesioni gravissime aggravate viene aumentata da un minimo di un anno e sei mesi (invece di un anno) a un massimo di quattro anni (invece di tre).

Articolo 590-septies sulla responsabilità del datore di lavoro per colpa grave

Un’importante modifica proposta nella Relazione finale, come elemento qualificante, riguarda l’inserimento nel Codice penale di un nuovo art. 590-septies sulla “Responsabilità del datore di lavoro per colpa grave“.

In sostanza, in caso di adozione di un adeguato modello di organizzazione e gestione (di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/08), il datore di lavoro è punibile per i fatti di cui al secondo comma dell’art. 589 e al terzo comma dell’art. 590 solo per colpa grave.

La non punibilità del datore di lavoro – per casi che si caratterizzano per un grado di colpa non grave – è quindi condizionata a un impegno reale in termini di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero all’adozione di un modello di organizzazione e gestione.

Dunque, tale innovazione vuole incentivare l’implementazione di sistemi di gestione della sicurezza attraverso un regime premiale, stabilendo criteri oggettivi per la valutazione della gravità della colpa (es. natura dell’attività svolta, conoscenze specifiche del rischio e possesso di certificazioni specifiche da parte dell’impresa).

Questo beneficio normativo è però vincolato al rispetto di obblighi fondamentali e considerati irrinunciabili, la cui violazione comporta in automatico la qualificazione della colpa come grave. Essi sono:

Relazione finale 2026: la trasformazione del ruolo di RSPP

Altra importante proposta di modifica, inserita nella Relazione finale 2026, riguarda la trasformazione del ruolo di RSPP da mero collaboratore del datore di lavoro a garante autonomo della sicurezza lavorativa.

In pratica, l’RSPP viene riconosciuto come soggetto dotato di competenze tecniche esclusive e autonomia operativa. Il datore di lavoro mantiene l’obbligo di vigilanza sull’operato di tale figura, ma la sua responsabilità per inadeguatezza della valutazione dei rischi viene limitata alle ipotesi di violazione dei propri doveri organizzativi.

Tra le principali innovazioni, il datore di lavoro ha anche l’obbligo di garantire all’RSPP risorse finanziarie adeguate, stabilite secondo un procedimento formalizzato, e di assicurarne l’autonomia operativa. Inoltre, vengono stabiliti parametri numerici minimi per la composizione del servizio, a seconda delle dimensioni dell’impresa.

Ricapitolando, l’RSPP va costituito garante della sicurezza a titolo originario: per le sue particolari competenze, condivide il dovere di gestire il rischio lavorativo. Anche dal punto di vista sanzionatorio, l’obiettivo è superare l’attuale automatismo responsabilizzante che grava sul datore di lavoro, creando un sistema di specializzazione più efficace (basato sulla specializzazione tecnica e sulle distribuzione equilibrata delle responsabilità).

In generale, quelle riportate nella Relazione finale non costituiscono già delle norme di legge in vigore, ma rappresentano delle proposte di modifica che verranno tenute in considerazione per futuri interventi in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

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Immagine di Elena Bonomi
Elena Bonomi

Consulente laureata in Scienze dei servizi giuridici e specializzata in sicurezza sul lavoro, appassionata di sport e chitarra.

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Elena Bonomi

Consulente laureata in Scienze dei servizi giuridici e specializzata in sicurezza sul lavoro, appassionata di sport e chitarra.

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