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Sicurezza sul lavoro: adempimenti per imprese e startup

Sicurezza sul lavoro: adempimenti per imprese e startup

Individuare gli adempimenti per imprese e startup, in merito alla sicurezza sul lavoro, è fondamentale per essere certi di rispettare appieno gli obblighi di legge.

Se da un lato è vero che molto dipende dall'attività specifica svolta, è altrettanto vero che vi sono normative di base che sono comuni alla maggior parte delle aziende.

Ecco perché può essere molto utile avere un quadro generale che aiuti a far capire alle imprese, innanzitutto, quali sono i primi step da mettere in pratica. In questo articolo parleremo di sicurezza sul lavoro per:

 - aziende con e senza dipendenti;
 - aziende familiari;
 - lavoro autonomo e lavoro agile.

Sicurezza sul lavoro per aziende senza dipendenti

Nelle aziende senza dipendenti, costituite da due o più soci, è fondamentale, dal punto di vista degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro, identificare chi dovrà essere considerato come datore di lavoro. Gli altri soci saranno considerati, di conseguenza, alla pari di lavoratori dipendenti. In questo modo:

 - è necessaria la presenza di un DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) che – se presenti – comprenda anche valutazioni legate al rischio chimico, elettromagnetico, vibrazioni, rumore, ecc;
 - al datore di lavoro è richiesto il corso per RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), di durata diversa in base alla classe di rischio dell’attività (rischio basso, medio o alto). In alternativa, il ruolo di RSPP può essere delegato a un professionista esterno, appositamente incaricato;
 - i soci lavoratori, come da Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, sono tenuti a frequentare il corso di formazione per la sicurezza (anche in questo la durata varia in base ai rischi specifici dell’attività).

Tra gli adempimenti per imprese e startup sono obbligatori anche i corsi Antincendio e Primo Soccorso: in base al numero di lavoratori, vengono individuate una o più figure addette alla gestione di tali emergenze.

A seconda della tipologia di attività, inoltre, possono essere richiesti ulteriori obblighi:

 - sorveglianza sanitaria, nominando un medico competente che si occupi di realizzare specifiche visite periodiche (ad esempio, per chi trascorre oltre 20 ore/settimana al PC esiste il rischio videoterminali – VDT – oppure, per chi movimenta pesi e merci, il rischio da movimentazione manuale dei carichi – MMC);
 - formazione specifica legata all’utilizzo di macchine e attrezzature tecniche (come muletti, gru, ecc) o per mansioni legate a situazioni di rischio (come lavori in quota, spazi confinati, lavori stradali, ponteggi, ecc).

Tutto dipende, ovviamente, anche dal tipo di mansioni previste: le normative sono più “semplici” per startup che svolgono attività d'ufficio rispetto, ad esempio, a quelle che richiedono la presenza di un magazzino e il trasporto merci. Rispetto a quanto appena visto, comunque, gli adempimenti base per aziende con dipendenti non cambiano: la differenza è che il rapporto datore di lavoro/lavoratori è effettivo anche contrattualmente e non solo dal punto di vista della sicurezza sul lavoro.

Sicurezza sul lavoro per imprese familiari

La sicurezza sul lavoro per le imprese familiari è normata dall'articolo 21 del D.Lgs. 81/2008. In questa tipologia di azienda possono operare:

 - collaboratori familiari fino al terzo grado di parentela (massimo);
 - componenti legati da affinità fino al secondo grado di parentela (massimo).

Poiché nell’impresa familiare non sono presenti vincoli di subordinazione tra titolare e dipendenti, tutti devono rifarsi agli adempimenti previsti dall'art.21:

 – utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale);
 – munirsi di dispositivi di protezione individuale e utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
 – munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, nel caso effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro ove si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Hanno, inoltre, facoltà di:

 – beneficiare della sorveglianza sanitaria (secondo quanto previsto dall'art.41)
 – partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte (secondo quanto previsto dall'art.37).

Sicurezza nel lavoro autonomo e nello smart working

Gli obblighi previsti per il lavoratore autonomo in materia di sicurezza sul lavoro sono gli stessi visti per le imprese familiari: l’articolo di riferimento, dunque, è il 21 del D.Lgs. 81/2008.

Le cose cambiano, invece, per lo smart working che, è bene ricordarlo, riguarda il lavoro dipendente svolto in un luogo diverso dall’ufficio o dalla sede aziendale. In questo caso il Jobs Act sul lavoro agile (Capo II, legge 81 del 22 maggio 2017) obbliga il datore di lavoro a:

 - garantire la salute e sicurezza sul lavoro del dipendente;
 - consegnare al lavoratore un’informativa che indichi rischi generali e specifici legati alle modalità di lavoro previste (con cadenza almeno annuale).

In merito a questo tema, puoi trovare un approfondimento più dettagliato nell'articolo Jobs Act e lavoro agile: salute e sicurezza nello smart working.

È bene, comunque, tener presente che quanto definito dal Jobs Act apre lo scenario a moltissime interpretazioni, dovute principalmente alla flessibilità legata a spazi e tempi di lavoro. Ecco perché la normativa non può ritenersi completa ed esaustiva ma, al contrario, necessiterà senza dubbio di una maggior definizione, anche sulla base dei casi specifici.

Vuoi essere certo che la tua azienda rispetti appieno gli obblighi di legge? Contatta subito i professionisti di Studio Essepi per una consulenza.


 


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Scritto da: Mario Gelao


Consulente specializzato in prevenzione e sicurezza su lavoro, amante di lettura, cinema e disegno.





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