La movimentazione manuale dei carichi è una delle cause più comuni dell'insorgere di disturbi fisici, soprattutto a livello osteo-muscolare della colonna vertebrale.
Il rapporto annuale Inail del 2017, per esempio, mette in evidenza come circa il 65% delle denunce di infortunio totali siano costituite da malattie muscolo-scheletriche da sovraccarico biomeccanico.
Le attività di movimentazione manuale dei carichi (MMC) possono interessare diversi settori e ambiti produttivi, e prevedere lo spostamento di oggetti di vario genere: prodotti finiti e semilavorati, ma anche strumenti, attrezzature, confezioni e molto altro.
In questo articolo, vediamo cosa prevedono le normative e alcune informazioni sulla valutazione dei rischi per la movimentazione manuale dei carichi.
Movimentazione manuale dei carichi: normativa
La MMC è un'attività trasversale che, seppur con diverse modalità e applicazioni, riguarda comunque moltissime imprese e, proprio per questo, rappresenta una delle cause più comuni di malattia professionale.
Ecco perché il D.Lgs. 81/08 pone particolare attenzione al rischio da movimentazione manuale dei carichi, tanto da dedicare a questa tematica un Titolo a parte del Testo Unico sulla sicurezza (il VI).
Nello specifico, le norme di sicurezza previste riguardano tutte le attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che possono comportare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico (in particolare dorso-lombari) per i lavoratori.
È l'art. 167 a dare una definizione di movimentazione manuale dei carichi, includendo tutte le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico (che possono comportare le conseguenze appena citate), comprese le azioni quali:
- sollevare;
- deporre;
- spingere;
- tirare;
- portare;
- spostare.
Per "patologie da sovraccarico biomeccanico", invece, si intendono tutte quelle che interessano le strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
Movimentazione manuale dei carichi: obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro, ove applicabili, deve innanzitutto adottare le misure organizzative idonee a evitare la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
Qualora non fosse possibile, l’art. 168 del Testo Unico definisce gli obblighi del datore di lavoro per ridurre i rischi da MMC.
Nello specifico, egli è tenuto a:
- organizzare i posti di lavoro in modo che la movimentazione dei carichi assicuri condizioni di sicurezza e salute;
- valutare, anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e salute connesse al lavoro da svolgere;
- evitare o ridurre i rischi, in particolare quelli legati a patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate e tenendo conto dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente lavorativo e delle esigenze che può comportare tale attività;
- sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria, in base alla valutazione del rischio e dei fattori di rischio individuali.
Vediamo, dunque, maggiori dettagli sulla valutazione dei rischi.
Valutazione del rischio movimentazione manuale dei carichi
La valutazione dei rischi, sulla base delle indicazioni inserite nell'allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08, deve tenere conto di quattro elementi fondamentali e dei singoli fattori individuali:
- caratteristiche del carico: quando troppo pesante, ingombrante, difficile da afferrare, in equilibrio instabile, con contenuto a rischio di spostamento, o perché necessita di essere portato a una certa distanza dal tronco (o con torsione o inclinazione del tronco) o può portare a lesioni in caso d'urto (a causa della struttura esterna o della consistenza);
- sforzo fisico richiesto: quando eccessivo o compiuto in posizione instabile, oppure quando deve essere effettuato con un movimento di torsione del tronco o quando può comportare un movimento brusco del carico;
- caratteristiche dell'ambiente: quando lo spazio libero è insufficiente per lo svolgimento dell'attività, il pavimento è ineguale (presenta rischi di inciampo o è scivoloso il posto o l'ambiente di lavoro non consente la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione), il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi, il pavimento o il punto di appoggio sono instabili o quando la temperatura, l'umidità o la ventilazione sono inadeguate;
- esigenze connesse all'attività: per sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o prolungati, per pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti, per distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto o per un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.
A questi, si aggiungono i fattori individuali di rischio MMC:
- inidoneità fisica al compito (tenendo conto anche delle differenze di genere ed età);
- inadeguatezza degli indumenti, calzature o di altri effetti personali del lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze, della formazione o dell'addestramento.
Come riferimento per la valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi, vengono prese in considerazione le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3), della ISO TR 12295 e della BS 18004 del 2008.
Tra i metodi più famosi per la valutazione dei rischi da MMC, in conformità con le norme citate, vi sono:
- metodo NIOSH (National Institute of Occupational, Safety and Health), utilizzato per la valutazione delle azioni di sollevamento manuale dei carichi;
- metodo "Snook Ciriello", utilizzato per valutare il rischio legato al trasporto in piano, al traino e alla spinta dei carichi;
- metodo OCRA (Occupational Ripetitive Actions), utilizzato per la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico determinato dallo svolgimento di movimenti ripetuti degli arti superiori.
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Scritto da: Simone Zanoni Consulente e formatore specializzato in sicurezza sul lavoro, ambiente e sistemi di gestione, con la passione per lo sport. |