La formazione per la sicurezza dei dirigenti è obbligatoria secondo quanto previsto dal Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
In ambito sicurezza, è l'art.2 del D.Lgs. 81/08 (comma 1, lettera d) a fornire la definizione di dirigente, ovvero quella “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”.
In questo articolo, ecco maggiori dettagli su normativa di riferimento, obiettivi, programma e contenuti del corso per dirigenti.
Formazione dirigenti: normativa
In tema salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 37 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che i dirigenti debbano ricevere, dal datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione, in base ai propri compiti.
In generale, i contenuti della formazione per dirigenti devono riguardare:
- soggetti coinvolti e relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Nello specifico, è poi l'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 a definire modalità, durata e contenuti del percorso formativo (che vedremo nel dettaglio più avanti, nell'ultimo paragrafo di questo articolo).
Intanto basti dire che la formazione dirigenti sostituisce quella prevista per i lavoratori, e prevede 16 ore di corso divise in 4 moduli:
- giuridico - normativo
- gestione e organizzazione della sicurezza
- individuazione e valutazione dei rischi
- comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
Gli obblighi del dirigente in ambito sicurezza
Gli obblighi del dirigente, in materia di sicurezza sul lavoro, vengono definiti dall’art.18 del D.Lgs. 81/08.
Sono, in realtà, gli stessi di quelli del datore di lavoro, che però possono essere estesi anche ai dirigenti, in base alle mansioni conferite loro.
Tenuto conto di ciò, il dirigente può avere l’obbligo di:
- nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria;
- designare gli addetti antincendio e primo soccorso;
- nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- fornire gli adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) ai lavoratori;
- prendere le misure appropriate affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e addestramento possano accedere alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
- richiedere che i singoli lavoratori osservino le norme vigenti e le disposizioni aziendali che riguardano sicurezza e igiene del lavoro, uso dei mezzi di protezione collettivi e DPI;
- richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- fornire adeguata informazione, formazione e addestramento, in base agli articoli 36 e 37;
- salvo eccezione motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in una situazione di lavoro ove persista un pericolo grave e immediato;
- verificare periodicamente la perdurante assenza di rischio, prendendo provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- adottare le misure necessarie per la prevenzione incendi, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, e per casi di pericolo grave e immediato, in base all'articolo 43. Queste misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti;
- convocare la riunione periodica nelle unità produttive con più di 15 lavoratori;
- provvedere all'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai cambiamenti organizzativi e produttivi o all'eventuale evoluzione della tecnica di prevenzione e protezione;
- vigilare affinché i lavoratori con obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza l’idoneità.
Corso formazione dirigenti sulla sicurezza: contenuti
Il corso obbligatorio per dirigenti prevede una durata complessiva di 16 ore e un aggiornamento quinquennale di 6 ore.
Come anticipato, nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 vengono definiti nel dettaglio i contenuti del percorso formativo. Eccoli di seguito.
Modulo 1. Giuridico – Normativo:
- sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- organi di vigilanza e procedure ispettive;
- soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
- delega di funzioni;
- responsabilità civile e penale e tutela assicurativa;
- "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- sistemi di qualificazione delle imprese e patente a punti in edilizia.
Modulo 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza:
- modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, D.Lgs. 81/08);
- gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
- modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08;
- ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.
Modulo 3. Individuazione e valutazione dei rischi:
- criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- rischio da stress lavoro-correlato;
- rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
- rischio interferenziale e gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
- misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
- considerazione degli infortuni mancanti e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
- dispositivi di protezione individuale;
- sorveglianza sanitaria.
Modulo 4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori:
- competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
- importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
- tecniche di comunicazione;
- lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
- consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Al termine del percorso formativo è prevista una prova di verifica finale per il rilascio dell'attestato.
Sia il corso per dirigenti che i relativi aggiornamenti si possono frequentare in aula o anche in modalità e-learning (qui puoi trovare un utile riepilogo dei corsi che si possono svolgere online e di quelli non previsti per legge).
Se vuoi organizzare un corso di formazione per i dirigenti della tua azienda, non esitare a contattarci per saperne di più.
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Scritto da: Ilenia Vasselai Consulente specializzata in sicurezza sul lavoro e organizzazione corsi di formazione, amante di cucina e running. |