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Classificazione rifiuti: i chiarimenti del MiTE sulle linee guida SNPA

Classificazione rifiuti: i chiarimenti del MiTE sulle linee guida SNPA

Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato, lo scorso 17 ottobre, la circolare n. 128108 con i chiarimenti applicativi delle linee guida sulla classificazione rifiuti del SNPA.

In merito a queste ultime, infatti, approvate con il Decreto n. 47 del 9 agosto 2021, erano poi giunte diverse richieste al MiTE in merito all'applicazione delle stesse.

Vediamo, in questo articolo, i vari argomenti affrontati nella circolare.

Linee guida sulla classificazione rifiuti SNPA: i chiarimenti applicativi

I chiarimenti del MiTE sull'applicazione delle linee guida SNPA riguardano 14 punti fondamentali, ovvero:

  1. gerarchia delle fonti;
  2. relazione tecnica, giudizio di classificazione e relativa forma;
  3. analisi merceologiche/schede/manuali prodotto;
  4. professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione;
  5. parametri analitici pertinenti;
  6. rifiuti da attività di costruzione e demolizione;
  7. rifiuti urbani, relazione tecnica e giudizio di classificazione;
  8. rifiuti prodotti dal trattamento meccanico-biologico;
  9. classificazione degli imballaggi;
  10. chiarimenti su classificazione HP14;
  11. chiarimenti su classificazione HP3;
  12. chiarimenti sul pentaclorofenolo;
  13. normativa Seveso;
  14. rappresentatività dei campionamenti nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani.

Di seguito, ecco una sintesi dei diversi temi.

1. Gerarchia delle fonti

Sul rapporto gerarchico tra le linee guida sulla classificazione dei rifiuti e le altre disposizioni, quali norme regionali e atti autorizzativi, viene evidenziato come tali linee guida "seppur approvate con decreto direttoriale (in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) sono state adottate sulla base di un’esplicita previsione di legge statale, ossia l’articolo 184, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, assumendo, pertanto, una forza formale assimilabile a quella della legge stessa (cfr. sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 170)".

Invece, sulla validità delle posizioni espresse da ISPRA (precedenti alla pubblicazione delle linee guida), le stesse mantengono la loro validità, a meno che non vadano in contrasto con le linee guida.

2. Relazione tecnica, giudizio di classificazione e relativa forma

Riguardo ai contenuti specifici che devono avere sia la relazione tecnica che il giudizio di classificazione, nei chiarimenti viene specificato che è sufficiente che siano prese in considerazione e riportate tutte le informazioni e procedure seguite per individuare il codice EER da attribuire al rifiuto (senza per forza predisporre una relazione identica a quella mostrata nelle linee guida). Per i rifiuti non pericolosi assoluti, invece, il giudizio di classificazione è superfluo.

In generale, l'importante è che sia messa in atto una procedura che renda chiaro il motivo per cui sono state fatte certe scelte e, nel caso di potenziale pericolosità, esplicitare la ragione che ha portato a ricercare tali sostanze. In questo contesto è importante che la classificazione del rifiuto sia accompagnata da una documentazione esaustiva e di immediata consultazione, per rendere evidente il processo decisionale adottato dal produttore. La forma nella quale le informazioni sono riportate non è, invece, vincolante.

3. Analisi merceologiche/schede/manuali prodotto

Tra i quesiti, è stato chiesto di fornire indicazioni sulla classificazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

A differenza di quanto avviene negli "Orientamenti tecnici della Commissione europea” (dove i codici EER dei RAEE si configurano come voci specchio, con necessità di individuare la concentrazione delle sostanze pericolose per l’attribuzione del pertinente codice) nelle linee guida SNPA si è scelto di applicare un approccio analogo a quello utilizzato per i veicoli fuori uso, in base al quale il codice pericoloso o non pericoloso è connesso alla messa in atto o meno delle procedure di bonifica del veicolo.

La classificazione di un’apparecchiatura dipende dunque dalla presenza o meno di componenti pericolose, da valutare a seconda delle informazioni fornite dai produttori dell’apparecchiatura stessa.

4. Professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione

In questo caso viene chiarita la definizione di Professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione, inteso come il tecnico abilitato nelle specifiche materie di competenza necessarie per la corretta identificazione e ricerca delle sostanze pertinenti.

Quanto riportato nel riquadro 2.1 delle linee guida va dunque letto in questo modo: "il giudizio di classificazione è un documento a sé stante, redatto e firmato da professionista abilitato, in funzione delle specifiche competenze previste per legge, sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio e dai test effettuati".

5. Parametri analitici pertinenti

Se il soggetto che redige il piano di campionamento è diverso da quello che redige il giudizio di classificazione, serve riportare i relazionali di tale scelta anche nel giudizio di classificazione?

Il chiarimento numero 5 si rifà a quanto evidenziato anche in precedenza, confermando che la forma non è vincolante, a patto che la documentazione riporti in modo chiaro le informazioni sulla base delle quali il produttore (o il soggetto che ha operato per conto del produttore) ha effettuato determinate scelte in fase di classificazione.

Quindi il soggetto che attua le varie fasi del processo non deve essere per forza unico, purché sia evidente il processo decisionale attuato.

6. Rifiuti da attività di costruzione e demolizione

In merito al fatto se l'iter procedurale contenuto nelle linee guida sia conforme alla normativa vigente, nel chiarimento viene sottolineato di sì, tenuto conto di quanto riportato nelle premesse dell'allegato alla decisione 2000/532/CE.

Viene infatti ribadito che il primo aspetto su cui deve basarsi la procedura di classificazione è quello che porta a individuare il codice EER, facendo riferimento all'origine del rifiuto.

Inoltre, nell’ambito del paragrafo 3.5.4 delle linee guida, viene specificato che le attività menzionate come possibili fonti dei rifiuti ascrivibili al capitolo 17 rappresentano solo esempi. Quindi anche attività di altro tipo possono rientrare nella casistica indicata.

7. Rifiuti urbani, relazione tecnica e giudizio di classificazione

Nella fase di classificazione dei rifiuti con codice a specchio del capitolo 20 dell’elenco europeo, è necessario il rispetto delle modalità riportate nei riquadri da 2.1 a 2.3 delle linee guida SNPA?

Il chiarimento dice che, date le specifiche modalità e disposizioni normative stabilite per la gestione di tale flusso di rifiuti - anche nel caso di rifiuti pericolosi - non sono da applicarsi le suddette modalità operative da parte del produttore.

8. Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico-biologico

Questo chiarimento riguarda l'attuazione della procedura che il produttore può applicare per la classificazione dei rifiuti prodotti dal trattamento meccanico-biologico.

Il paragrafo 3.5.9. fornisce indicazioni sulle modalità applicabili per i rifiuti derivanti dal trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati. Considerata la varietà delle procedure gestionali applicate sul territorio nazionale, le indicazioni vanno considerate come linee guida sulla procedura che il produttore può applicare. Aspetti quali modalità, tempistiche e frequenze rientrano tra le scelte del produttore e su questi si ritiene che le linee guida debbano mantenere un approccio non eccessivamente rigido.

9. Classificazione degli imballaggi

Qui sono stati chiesti chiarimenti sulla classificazione di un imballaggio nominalmente vuoto in presenza di materiali polverulenti e sulla differente classificazione degli imballaggi in base agli Orientamenti della Commissione e alle linee guida SNPA (voci specchio nel primo caso, codici pericolosi o non pericolosi “assoluti” nel secondo).

Sul primo punto, in generale si ritiene che la presenza di un residuo minimo di una sostanza o miscela di sostanze non pericolose non precluda l’utilizzo del codice relativo alla specifica frazione merceologica costitutiva dell’imballaggio.

Nel secondo punto, invece, si ritiene che la procedura delle linee guida SNPA sia meno onerosa e comporti problematiche applicative inferiori a quelle degli Orientamenti (che invece richiederebbero opportune analisi chimiche finalizzate alla verifica della sussistenza di pericolosità, con tutte le difficoltà del caso).

10. Chiarimenti su classificazione HP14

Per quanto riguarda il chiarimento sul diagramma in figura 4.1.1, nello specifico sulla seconda opzione del flow chart, le linee guida evidenziano che l’assegnazione della caratteristica di pericolo HP14 deve essere effettuata a valle sia della valutazione sulla tossicità cronica che della tossicità acuta, se sono disponibili dati adeguati per gli altri livelli trofici, effettuando quindi la classificazione a seguito della valutazione più rigorosa.

11. Chiarimenti su classificazione HP3

Nello schema decisionale riportato nel paragrafo 4.3.3 delle linee guida del SNPA, si segnala la presenza di un errore.

Quindi la dicitura “Il rifiuto è un solido contenente una o più sostanze H228?” deve essere sostituita con “Il rifiuto è un solido e contiene una o più sostanze classificate secondo quanto riportato in Tabella 3?”.

12. Chiarimenti sul pentaclorofenolo

In merito al chiarimento sul valore del pentaclorofenolo, per quest'ultimo (come per gli altri inquinanti individuati dal regolamento POPs ma non dalla decisione 2000/532/UE) si applica il valore limite indicato dall’allegato III alla direttiva 2008/98/CE per la pertinente caratteristica di pericolo, ove prevista.

13. Normativa Seveso

Sul rapporto tra le linee guida SNPA e la normativa Seveso, viene ricordato che le prime trattano solo marginalmente la classificazione Seveso nell’appendice “Indicazione di massima delle possibili corrispondenze tra classificazione ai sensi della direttiva Seveso III e della direttiva 2008/98/CE”, dove si chiarisce che i criteri previsti ai fini della classificazione dei rifiuti non sono del tutto sovrapponibili ai criteri CLP.

Infatti, non esiste una trasposizione diretta e univoca tra le caratteristiche di pericolo HP e le categorie Seveso. Dunque, la valutazione deve essere fatta caso per caso, anche per i rifiuti non pericolosi, facendo riferimento alle specifiche disposizioni normative.

14. Rappresentatività dei campionamenti nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani

L'ultimo chiarimento riguarda la rappresentatività dei campioni nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani. Poiché tale questione non rientra tra le tematiche trattate dalle linee guida SNPA, si rimanda alle norme tecniche di riferimento.

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Scritto da: Cristiano Rugolotto


Consulente tecnico specializzato in acustica ambientale, sicurezza sul lavoro e ambiente, amante della fotografia.


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